DISPERSIONE/INADEMPIENZA SCOLASTICA
In ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi che il ns istituto pone in tema di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, è necessario ribadire precise indicazioni in merito alle procedure da adottare, al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico e al disagio giovanile, nonché contribuire ad individuare moduli standardizzati idonei ad assicurare una più efficace comunicazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti.
Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile
Tali indicazioni sono state raccolte dall’USR Campania che ha predisposto eccellenti “Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” redatte da un gruppo di lavoro nell’ambito di una più ampia riflessione condotta dal “Tavolo interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza giovanile ed alle baby gang” istituito presso la Prefettura di Napoli. Il citato Tavolo interistituzionale – proprio a seguito dei numerosi fatti di cronaca che hanno visto in più circostanze alunni in età scolare coinvolti in episodi di allarmante ed inquietante violenza — è nato per perseguire il concreto obiettivo di affrontare con interventi razionali, proporzionati e integrati, in un’ ottica di breve medio e lungo periodo, il complesso fenomeno delle baby gang, al fine soprattutto di individuare con congruo anticipo ed affrontare con le opportune strategie i prodromici e latenti fattori di rischio sociale, ambientale e culturale.
Segnalare tempestivamente i casi di minori a rischio violenza e/o elusione dell’obbligo scolastico
Emerge, comunque, sempre e ovunque, da nord a sud, dalle comunità montane alle isole, il prioritario intento di rafforzare le azioni sinergiche già in atto tra i diversi attori del territorio, a partire da un più efficace raccordo tra scuola, enti locali e servizi sociali, forze dell’ordine e magistratura minorile al fine di segnalare tempestivamente i casi di minori a rischio violenza e/o elusione dell’obbligo scolastico.
La normativa
Giova, tuttavia, richiamare preliminarmente gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica”, nonché la normativa penale in materia di inosservanza dell’obbligo scolastico secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione:
- il D.Lgs. 297/94 disciplina gli interventi che l’autorità scolastica ed il sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia all’Autorità Giudiziaria;
- l’art. 731 cod. pen. punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare.
Il D.Lgs. n. 212/2010 abrogando l’art. 8 della L. 31 dicembre 1962, ha fatto venire meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo del reato previsto dall’art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore (cfr. Cassazione, Sentenza 4520/2017). Attualmente, quindi, pur rimanendo obbligatoria l’istruzione per dieci anni così come previsto dall’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sanzionata penalmente solo l’inosservanza dell’obbligo per la scuola primaria.
Segnalare precocemente alunni/e a “rischio disagio”
Individuazione degli inadempienti – gestione delle assenze e registrazione di segnali deboli:
- Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica sin dall’inizio dell’anno scolastico. Individua tempestivamente come inadempienti le studentesse e gli studenti che per un massimo di cinque giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida o che abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico, fermo restando quanto richiamato al successivo punto 3 del successivo paragrafo “Indicazioni operative” (presenza di “segnali predittivi”).
- Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali deboli, il dirigente scolastico mette in atto — laddove possibile – ogni strategia pedagogico-educativa per il recupero e segnala, senza indugio, la studentessa/lo studente inadempiente all’ente locale.
- Trascorsi trenta giorni dalla segnalazione all’ente locale, nel caso in cui l’assenza ingiustificata permanga, il dirigente scolastico avrà cura di segnalare la studentessa/lo studente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni anche in assenza di riscontri dal servizio sociale, fornendo tutte le informazioni circa le problematiche emerse e gli eventuali interventi già messi in campo.
- Resta ferma, comunque, la possibilità di trasmettere in qualunque momento segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per situazioni che appaiano di particolare gravità.
L’obbligo di denunciare dei genitori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
In ossequio alla normativa vigente, è in capo all’ente competente l’obbligo di denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario i genitori degli alunni inadempienti della scuola primaria, così come stabilito dall’art. 731 cod. penale. .....(Orizzonte Scuola)